Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 16 giu 1948
Le piante organiche del personale della magistratura, delle cancellerie e segretarie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri risultanti dalle tabelle: G, annessa al decreto 28 settembre 1933, n. 1282; H, I ed M, annesse al decreto 30 gennaio 1941, n. 12; C ed E, annesse al decreto 8 agosto 1942, n. 1881; F, annessa al decreto 4 gennaio 1947, n. 64; E, annessa al decreto 24 gennaio 1947, n. 322; E, G, M, ed N, annesse al decreto 5 agosto 1947, n. 945; E, annessa al decreto 21 dicembre 1947, n. 1641, ed F, annessa al decreto 27 dicembre 1947, n. 1700 - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - sono modificate come dalle tabelle E, F, G, H, I ed L, unite al presente decreto e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-23;563#art-5