Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 giu 1948
È ricostituita la sede della pretura nei comuni di Aiello Calabro, Biancavilla, Cascia, Cervaro, Gibellina, Giovinazzo, Mascalucia, Oria, Orzinuovi, Poppi, Sant'Agata dè Goti ed Urbania.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-23;563#art-2