Art. 2
2 / 2In vigore dal 23 set 1948
Nella prima applicazione del presente decreto legislativo il periodo di anzianità normalmente richiesto per la promozione al grado 9° del ruolo di cui al precedente è ridotto di un anno e mezzo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 23 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 5. - GALEANI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-23;1141#art-2