Art. 6
6 / 7In vigore dal 20 giu 1948
Nella prima applicazione del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo A, al 10° dei ruoli di gruppo B e al 12° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto stesso sono ridotti di un anno e mezzo. Peraltro nessun impiegato potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica al personale che venga inquadrato nel ruolo del personale tecnico dei periti di cui alla tabella D allegata al presente decreto ai sensi del terzo comma del precedente .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;723#art-6