Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 2 giu 1948
Sono escluse dalla, concessione degli assegni alimentari le vedove che abbiano contratto matrimonio con l'agente dopo la sua cessazione dal servizio e quelle contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi, nonché i congiunti degli agenti destituiti o revocati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-9