Art. 8
8 / 23In vigore dal 2 giu 1948
L'Opera ha facoltà di corrispondere, nei limiti della disponibilità, assegni alimentari vitalizi o temporanei, nella misura che sarà stabilita di volta in volta dal Comitato ed in ogni caso non superiore a quella di cui all':
a) all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilità fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di un congruo assegno annuo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali fosse iscritto col contributo dell'Amministrazione ferroviaria;
b) alle persone di famiglia indicate nel precedente che non si trovino nelle condizioni ivi previste, o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente all'atto della, morte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-8