Art. 3
3 / 23In vigore dal 2 giu 1948
Agli agenti revocati dal servizio ed a quelli destituiti senza perdita del diritto alla pensione, l'indennità di buonuscita viene corrisposta nella misura di tre quarti.
L'indennità stessa non spetta agli agenti che cessano dal servizio con provvedimento che comporti perdita del diritto alla pensione; tuttavia nei casi di agenti destituiti con perdita del diritto alla pensione, l'indennità viene corrisposta in misura pari alla metà a tutte le persone e con le stesse norme stabilite nel precedente .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-3