Art. 22
22 / 23In vigore dal 2 giu 1948
Rimangono in vigore le disposizioni riguardanti l'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto saranno coordinate in testo unico con quelle precedentemente emanate, tuttora in vigore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-22