Art. 21
21 / 23In vigore dal 2 giu 1948
Sono esenti da tassa di bollo le domande e i documenti da prodursi per la concessione e il pagamento dei benefici dell'Opera di previdenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-21