Art. 19

Art. 19

19 / 23
In vigore dal 2 giu 1948
Le somme trattenute agli agenti a favore dell'Opera di previdenza sono rimborsate senza interessi: a) agli agenti in prova licenziati, dispensati, destituiti od esonerati per cause diverse da quelle per e quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale; b) agli agenti che vengono assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria, rimanendo iscritti al fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato. Gli agenti suddetti riammessi in servizio dall'Amministrazione ferroviaria, devono restituire all'Opera le somme rimborsate. Gli agenti dimissionari volontariamente o d'ufficio, radiati o cancellati dai ruoli o decaduti dal diritti all'impiego, e le loro famiglie, noti hanno titolo il rimborso delle trattenute, nè ad alcuna delle provvidenze dell'Opera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-19