Art. 18
18 / 23In vigore dal 2 giu 1948
Il personale delle Ferrovie dello Stato viene sottoposto a favore dell'Opera di previdenza ad una ritenuta nella misura del due per cento dello stipendio (compresi gli assegni personali pensionabili ed i compensi ex combattenti) e su di un importo rappresentativo delle competenze accessorie pari al cinquanta per cento dello stipendio.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versa all'Opera di previdenza un contributo in misura pari all'importo delle ritenute praticate al personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-18