Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 2 giu 1948
L'Opera può concedere a carica delle disponibilità sussidi straordinari a favore di agenti cessati dal servizi o di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-15