Art. 13
13 / 23In vigore dal 2 giu 1948
La somma globale disponibile per le concessioni di carattere facoltativo è fissata annualmente dal Ministero per i trasporti, su proposta del Comitato amministratore, in relazione al bilancio finanziario dell'Opera, al numero delle concessioni previste ed al loro costo.
Alla ripartizione della somma suddetta fra le varie concessioni provvede il Comitato stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-13