Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 8 lug 1948
Le spese di cancelleria e di disegno, dei libri di testo acquistati dal commercio e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753#art-6