Art. 1
1 / 2In vigore dal 18 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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La frazione Casali d'Aschi del comune di Ortona dei Marsi, col territorio risultante dall'annessa pianta planimetrica, è aggregata al comune di Gioia dei Marsi.
Il Prefetto di L'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;716#art-1