Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 19 giu 1948
Il limite di L. 100 previsto nei precedenti articoli è decuplicato per i debiti accertati fino al 31 dicembre 1947 e per quelli accertati successivamente è elevato di venti volte fino alla data in cui cesserà di aver vigore la disposizione contenuta nell' del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18. In ogni caso la disposizione di cui al presente articolo non si applica per i debiti per i quali sia stato effettuato il relativo ricupero alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;715#art-5