Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 giu 1948
Le autorità che hanno in amministrazione i militari che cessano dal servizio rimettono trimestralmente al Ministero i seguenti documenti: a) elenco dei debiti annullati perché d'importo non superiore a L. 100; b) elenco documentato, dei debiti superiori alle L. 100 per i quali sia stato riconosciuto, al sensi dei precedente , impossibile il ricupero per indigenza del militare; c) elenco delle somme conseguite a titolo di ricupero dei debiti non rientranti nelle precedenti letture a) e b).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;715#art-3