Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 giu 1948
Limitatamente all'anno 1948, il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni antincendi, a bimestri anticipati, l'importo complessivo dei canoni e contributi di cui al precedente ed i comuni provvederanno al rimborso a favore dell'Erario di una quota pari ad un quarto dei canoni e contributi stabiliti a loro carico, mediante versamento delle relative somme nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-1949. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - EINAUDI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 185. - FRASCA
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