Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 giu 1948
La somministrazione del mutuo avverrà, su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro un anno dalla data di concessione del finanziamento a rate non superiori a L. 10.000.000 mensili. Decorso l'anno il mutuo sarà ridotto d'ufficio alla parte effettivamente somministrata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;618#art-2