Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recente norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, è aggiunto il seguente articolo n. 38-bis: "Prima dell'inizio di ogni esercizio, ciascun Ministro, di intesa con quello per il tesoro, provvede a ripartire in articoli la somma stanziata sui singoli capitoli, in relazione alla natura delle spese ed all'ordinamento dei servizi. È data, tuttavia, facoltà ai Ministri medesimi, d'intesa con quello per il tesoro, di effettuare trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo. Tanto la ripartizione in articoli quanto i cennati trasporti di fondi saranno disposti con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti".
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