Art. 1
1 / 1In vigore dal 19 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, e per l'industria e commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Articolo unico.
Gli articoli 4, 5 e 9 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - GRASSI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 201. -- FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;587#art-1