Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire un pubblico concorso per esami per l'ammissione in soprannumero a novanta posti di volontari vice-commissari aggiunti di pubblica sicurezza. Detti novanta posti saranno riassorbiti con un terzo delle vacanze che si verificheranno nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, a partire dal 1 luglio 1949.
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