Art. 1
1 / 2In vigore dal 15 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la difesa;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Il maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegue l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per avere diritto allo stipendio massimo di tenente.
Il maestro direttore della banda continuerà a percepire, nel grado di capitano, gli assegni e le indennità che avrebbe percepito nel grado di sottotenente, secondo le norme vigenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;553#art-1