Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 13 giu 1948
Per la chiusura della liquidazione si osserveranno, in quanto applicabili, le norme dell'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Chiusa la liquidazione, le attività residue sono devolute allo Stato a versate all'Erario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 105. - FRASCA
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