Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 13 giu 1948
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico; con esse il commissario liquidatore provvede al pagamento dei creditori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;542#art-5