Art. 1
1 / 6In vigore dal 13 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
.
È convalidato il provvedimento del Ministero del tesoro, con il quale è stata ordinata la liquidazione dell'Ufficio recuperi della provincia di Treviso ed è stato nominato il commissario liquidatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;542#art-1