Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV, della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Il Fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, fissato in lire dieci milioni con l' del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, viene elevato a lire cinquanta milioni mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.
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