Capo II
Art. 12
12 / 16In vigore dal 31 ago 1948
L'opposizione può essere proposta in ragione della rispettiva competenza per valore davanti al tribunale ed alla pretura del luogo in cui è stato notificato il ricorso alla banca, con citazione da notificarsi alla filiale del luogo ed a chi ha presentato il ricorso.
L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dalla stessa banca, non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale o della pretura. Se l'opposizione del detentore è respinta, il titolo depositato a norma del precedente comma viene consegnato a chi ha presentato il ricorso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074#art-12