Capo I
Art. 1
1 / 16In vigore dal 31 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:
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In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e libretti di risparmio al portatore, rilasciati da filiali di banche italiane operanti nei territori dell'Africa italiana, l'ultimo possessore di essi può ottenere il duplicato mediante ricorso, in ragione della rispettiva competenza per valore, al tribunale od alla pretura del luogo dove sia, in Italia, una filiale della banca che ha rilasciato il buono o il libretto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074#art-1