Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 17 ago 1948
Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, provvederà per gli stanziamenti di cui ai precedenti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, costituendo l'entrata di cui all' la relativa contropartita.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1073#art-5