Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 17 ago 1948
Il Ministero delle finanze (Demanio mobiliare) è autorizzato a rilevare le partecipazioni azionarie che l'Azienda patrimoniale dello Stato di Salsomaggiore ha nella Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) e nella Società per azioni Estrazione Lavorazione Acque Minerali italiane (E.L.A.M.I.), rimborsando alla Gestione della azienda medesima il capitale relativo dell'importo complessivo di L. 16.211.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1073#art-4