Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Il Ministro per le finanze è autorizzato ad alienare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il prezzo di lire 502.500.000, il complesso immobiliare costituito da fabbricati ed annesse aree cortilizie, sito in Roma, tra via dell'Umiltà e via delle Vergini, distinto in catasto al Rione II, con il numero di mappa 413 sub. 1 e ad approvare con proprio decreto il relativo contratto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1073#art-1