Art. 8
Capo II

Art. 8

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In vigore dal 26 mag 1948
Le domande devono essere corredate: 1) di un certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi; 2) dei documenti di cui all'; 3) di una dichiarazione della competente Intendenza di finanza comprovante che nessuna domanda per il medesimo titolo sia stata inoltrata dal richiedente alla detta Intendenza. Le domande ed i documenti ad esse relativi sono esenti dal bollo e da ogni altro tributo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-8