Art. 7
Capo II

Art. 7

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In vigore dal 26 mag 1948
La domanda deve contenere: 1) l'indicazione del debito, della formazione partigiana che lo contrasse e delle circostanze in cui fu contratto; 2) per le forniture di beni o di servizi, l'indicazione dell'ammontare del debito determinato ai sensi del secondo comma dell'; 3) il riferimento ad altre eventuali domande di rimborso o indennizzo comunque presentate per lo stesso titolo; 4) l'indicazione di quanto il richiedente abbia percepito a titolo di pagamento, rimborso od anticipazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-7