Capo II
Art. 5
5 / 20In vigore dal 26 mag 1948
Per iniziare la procedura di riconoscimento e di liquidazione, il richiedente deve esibire atto scritto, proveniente da un comandante di brigata partigiana o di formazione corrispondente o dai Comitati di liberazione nazionale. Il documento deve essere di data anteriore alla cessazione della lotta di liberazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-5