Capo I
Art. 3
3 / 20In vigore dal 26 mag 1948
Chiunque, al fine di conseguire o di far conseguire indebitamente i benefici previsti dal presente decreto, fa dichiarazioni non veritiere, o comunque commette frode, decade da ogni beneficio derivante dal decreto stesso, salve in ogni caso le sanzioni penali applicabili ove il fatto costituisca reato.
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