Art. 16
Capo III

Art. 16

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In vigore dal 26 mag 1948
I pagamenti graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro. L'ufficio competente, nell'eseguire i pagamenti, comunica alla competente Intendenza di finanza, in conformità del disposto dell' del regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, le generalità dell'avente diritto al rimborso, la somma assegnatagli ed il titolo relativo.
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