Art. 15
Capo II

Art. 15

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In vigore dal 26 mag 1948
Le somme dovute per effetto del presente decreto si compensano con i crediti dello Stato per avocazione di profitti di regime. Qualora a carico degli aventi diritto al rimborso siano in corso procedure per l'accertamento o la liquidazione di profitti di regime, il pagamento dei debiti, previsti dal presente decreto è sospeso fino a quando dette procedure non siano state concluse.
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