Art. 12
Capo II

Art. 12

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In vigore dal 26 mag 1948
Per i prestiti in denaro contratti dalle formazioni partigiane, il creditore ha diritto alla somma effettivamente versata, senza corresponsione di interessi. Per le forniture di beni o di servizi, l'ammontare del debito è determinato sulla base dei prezzi e delle tariffe stabiliti dalla pubblica autorità e vigenti nel luogo e nel tempo in cui il contratto fu eseguito da parte del creditore. In mancanza di prezzi o tariffe stabiliti dalla pubblica autorità, si fa riferimento ai prezzi ed alle tariffe correnti nel luogo e nel tempo suindicati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-12