Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 10 lug 1948
La cessione del sussidio da parte del beneficiario è consentita solo a favore dell'appaltatore e del finanziatore dei lavori e deve essere riconosciuta dal Genio civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;846#art-4