Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 10 lug 1948
I sussidi di cui al precedente articolo sono concessi: a) nella misura prevista dalle vigenti disposizioni legislative, per lavori di riparazione di strade comunali e provinciali e di opere idrauliche e per lavori di difesa di abitati; b) nella misure della metà della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di Amministrazioni comunali; c) nella misura del terzo della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di chiese parrocchiali o assimilate e di locali pertinenti adibiti ad uso di ministero pastorale e di edifici di pertinenza di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, direttamente destinati agli scopi istituzionali, nonché di scuole e case comunali. Nella spesa da assumere a base della concessione del sussidio potrà essere compresa una quota per progettazione, direzione e sorveglianza, in misura non superiore al 2% dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;846#art-2