Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 lug 1948
I commi quarto e seguenti dell' del regio decreto-legge 21 agosto 1937 n. 1901, sono sostituiti dai seguenti: "Tali opere saranno sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici in ragione del 40% della spesa a collaudo eseguito. Saranno pure sussidiati i seguenti lavori dei privati: a) in ragione del 40% i lavori indicati al primo comma del presente articolo anche se non eseguiti durante il prosciugamento dei canali, purchè si tratti di riparazioni indilazionabili nei riguardi della pubblica incolumità; b) in ragione del 30% i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche o decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico; c) in ragione del 30% le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità. Il contributo predetto potrà essere elevato rispettivamente dal 40% al 60% e dal 30% al 50% qualora si tratti di restauri ad edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;845#art-3