Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, dei decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . È approvata e resa esecutoria per quanto riflette l'Amministrazione dello Stato la convenzione in data 18 marzo 1948, registrata l'8 aprile 1948 in Roma, al 2° Ufficio atti pubblici, al n. 3009 del vol. 10, interceduta fra i delegati dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici e S. E. Angelo Paino del fu Onofrio, nella sua qualità di Arcivescovo e Archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina e nella rappresentanza degli enti ecclesiastici compresi nella diocesi di Messina, in ordine al contributo dello Stato per la ricostruzione e completamento degli edifici di culto distrutti o danneggiati dai terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e d'interesse sociale nell'Archidiocesi e nell'Archimandritato suddetti.
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