Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948; . I Collegi arbitrali di primo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e L'Aquila di cui all'art. 164 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, nonché il Collegio arbitrale di secondo grado in Roma di cui agli articoli 167 e 5 dei succitati decreti, che siano in funzione o in corso di costituzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a funzionare per tutto l'ulteriore periodo delle loro attribuzioni, e cioè fino al 15 aprile 1951 nella composizione fissata per l'anno 1948. Manifestandosi la necessità di sostituzione, le nuove nomine saranno di apposte mediante decreto del Capo dello Stato e saranno conferite con efficacia fino a tutto il 15 aprile 1951,
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