Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 11 lug 1948
Il secondo comma dell' del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito dai seguenti: "Possono essere nominati consegnatari cassieri i funzionari dei gruppi A e B senza limitazione di grado, nonché gli impiegati di gruppo C di grado non inferiore al 10°. Con effetto dal 1 gennaio 1948 è concessa ai consegnatari cassieri predetti per i rischi di cassa derivanti dal maneggio di denaro e valori una indennità annua di L. 12.000 lorde da corrispondersi a trimestri posticipati".
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