Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 7 apr 1951
A parziale modifica dell' della legge 18 Ottobre 1942, n. 1460, già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n 26, del Consiglio superiore dei lavori pubblici fanno parte gli ispettori generali del Genio Civile, in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, quelli preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per il Tevere nonché gli ispettori capi superiori delle nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777#art-5