Art. 2
2 / 13In vigore dal 7 apr 1951
L'art. 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:
Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:
a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 1.00.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;
c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;
d) sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;
f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;
g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;
h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777#art-2