Art. 1
1 / 13In vigore dal 26 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale e visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 200 milioni.
Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consesso quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 30 milioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777#art-1