Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale e visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 200 milioni. Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consesso quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 30 milioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;777#art-1