Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Articolo unico.
È prorogato fino al 15 aprile 1951 il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova e del piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa fra le piazze Leone e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo, di cui alle leggi 22 maggio 1939, n. 846 e 30 marzo 1942, n. 386, e al regio decreto 8 gennaio 1942, n. 28.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI - PELLA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 238. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;775#art-1