Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 11 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Articolo unico. È prorogato fino al 15 aprile 1951 il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova e del piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa fra le piazze Leone e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo, di cui alle leggi 22 maggio 1939, n. 846 e 30 marzo 1942, n. 386, e al regio decreto 8 gennaio 1942, n. 28. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - PELLA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 238. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;775#art-1