Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 giu 1948
A carico della spesa di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici può assumere impegni fino al limite di lire quattrocento milioni per la liquidazione a carico dello Stato dei lavori nella provincia di Gorizia autorizzati dal Governo militare alleato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;738#art-2